Art. 7.

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Chieti, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle popolazioni residenti nelle province interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità

 

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dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
      2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli dei nuovi enti ed il 1o gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dal bilancio della provincia di Chieti dei fondi di spettanza della provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania.